I divorzi di natura privata non rientrano nel regolamento “Roma III”, secondo l’AG presso la Corte di Lussemburgo


Lussemburgo, 29 settembre 2017. Il signor Raja Mamisch e la signora Soha Sahyouni, che possiedono al contempo la cittadinanza siriana e quella tedesca, vivono attualmente in Germania. Nel 2013 il sig. Mamisch ha dichiarato di voler divorziare e il suo rappresentante ha pronunciato la formula di rito dinanzi a un tribunale religioso situato in Siria, che ha dichiarato il divorzio dei coniugi. Si tratta di un divorzio «di natura privata», in quanto si fonda non su una decisione a carattere costitutivo di un’autorità giurisdizionale o di un’altra autorità pubblica, bensì su di una dichiarazione di volontà dei coniugi, nella specie unilaterale e seguita da un atto di natura meramente declaratoria di un’autorità straniera. Successivamente, la signora Sahyouni ha sottoscritto una dichiarazione nella quale riconosceva di aver ricevuto tutte le prestazioni che, secondo la normativa religiosa, le erano dovute in forza del contratto di matrimonio e a causa del divorzio intervenuto per volontà unilaterale del marito, liberandolo pertanto da ogni obbligo nei suoi confronti.

Il sig. Mamisch ha quindi chiesto in Germania il riconoscimento del divorzio e la domanda è stata accolta dal presidente dell’Oberlandesgericht München (tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera) constatando che il regolamento «Roma III», relativo alla legge applicabile al divorzio, ricomprendeva tale tipo di domande e che il divorzio in questione era disciplinato dal diritto siriano. La signora Sahyouni, invece, ha contestato il riconoscimento dinanzi all’Oberlandesgericht München, il quale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea diverse questioni concernenti l’interpretazione del regolamento Roma III.

Nelle conclusioni pronunciate il 14 settembre (causa C-372/16), l’avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe osserva, anzitutto, che il regolamento Roma III stabilisce le norme sul conflitto di leggi applicabili, negli Stati membri partecipanti, in materia di divorzio, senza disciplinare il riconoscimento di una decisione di divorzio già pronunciata. Tuttavia, questo regolamento si applica indirettamente nella specie, e la sua interpretazione è pertanto utile, in quanto il diritto tedesco rinvia a esso al fine di determinare la legge applicabile nell’ambito dei procedimenti giudiziari sul riconoscimento di divorzi privati pronunciati all’estero.
Nonostante ciò, l’avvocato generale ritiene che, contrariamente a quanto assunto dal legislatore tedesco, il regolamento Roma III non ricomprenda i divorzi pronunciati senza una decisione con effetto costitutivo emessa da un’autorità giurisdizionale o da un’altra autorità pubblica, come il divorzio risultante dalla dichiarazione unilaterale di un coniuge registrata da un tribunale religioso. Perviene a tale conclusione alla luce dei lavori preparatori di detto regolamento e prendendo in considerazione il fatto che il legislatore dell’Unione ha voluto che la sfera di applicazione di quest’ultimo fosse coerente rispetto a quella del regolamento «Bruxelles II bis» relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale.

Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse statuire che i divorzi di natura privata rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento Roma III, l’avvocato generale si pronuncia in ordine all’interpretazione dell’articolo 10 di detto regolamento, secondo il quale un giudice di uno Stato membro partecipante deve applicare il proprio diritto nazionale quando la legge straniera che sarebbe in linea di principio applicabile prevede che l’accesso al divorzio vari in funzione dell’appartenenza dei coniugi all’uno o all’altro sesso. A tal riguardo, l’avvocato generale rileva che, secondo l’Oberlandesgericht München, il diritto siriano non conferisce alla moglie le medesime condizioni di accesso al divorzio concesse al marito.

La questione se l’accesso al divorzio previsto dal diritto straniero sia discriminatorio va valutata in astratto, e non in concreto alla luce delle circostanze della fattispecie. In tal senso, è sufficiente che la legge straniera applicabile sia discriminatoria a causa del suo contenuto affinché essa venga disapplicata. Il legislatore dell’Unione, infatti, ha considerato che la discriminazione in questione, quella fondata sull’appartenenza dei coniugi all’uno o all’altro sesso, riveste una gravità tale da dover comportare il rigetto assoluto della totalità della legge, senza alcuna possibilità di eccezione nel singolo caso concreto. La regola enunciata all’articolo 10 del regolamento Roma III, che si fonda sul rispetto di valori considerati fondamentali, è dotata di un carattere imperativo ed è pertanto collocata, dal legislatore dell’Unione, al di fuori della sfera della libera disposizione dei loro diritti da parte dei soggetti interessati.

Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il suo compito consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa, la cui sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

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