Per la 1^ volta l’UE dovrà risarcire con più di 50.000 euro le parti per eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione


Lussemburgo, 18 gennaio 2017. Le società Gascogne Sack Deutschland (ex Sachsa Verpackung) e Gascogne (ex Groupe Gascogne) hanno adito il 23 febbraio 2006 il Tribunale dell’Unione europea affinché quest’ultimo annullasse una decisione adottata dalla Commissione in un procedimento relativo a un’intesa nel settore dei sacchi industriali. Il Tribunale ha respinto i loro ricorsi con sentenze del 16 novembre 2011. In seguito a impugnazioni, la Corte di giustizia ha confermato, con sentenze del 26 novembre 2013, le sentenze del Tribunale e, pertanto, le ammende dall’importo totale di 13,2 milioni di euro inflitte alle due società. La Corte ha, tuttavia, osservato che le due società potevano proporre ricorso per risarcimento degli eventuali danni causati dall’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale.

Le società Gascogne Sack Deutschland e Gascogne chiedono quindi al Tribunale di condannare l’Unione europea al pagamento di circa 4 milioni di euro come risarcimento, sia a titolo di danno materiale (la richiesta è per circa 3,5 milioni di euro) sia a titolo di danno morale (la richiesta è per 500.000 euro), danni che le predette società asseriscono di aver subìto in ragione dell’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale. Si tratta della prima causa in materia a essere decisa.

Con la sentenza nella causa T-577/14 del 10 gennaio 2017, il Tribunale, statuendo in composizione ampliata e diversa da quella che ha originariamente deciso la controversia, accoglie in parte i ricorsi delle due società, riconoscendo un’indennità di 47.064,33 euro alla Gascogne a titolo di danno materiale subìto, e di 5.000 euro a ciascuna delle due società a titolo di danno morale.
Il Tribunale ricorda, anzitutto, che può essere sollevata questione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni cumulative: 1) illiceità del comportamento contestato all’istituzione interessata, 2) effettività del danno e 3) sussistenza di un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno lamentato.

Quanto alla prima condizione (illiceità del comportamento contestato alla Corte di giustizia dell’Unione europea in quanto istituzione dell’Unione), il Tribunale ritiene che il diritto che la causa sia decisa in un termine ragionevole, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, sia stato violato in ragione dell’eccessiva durata del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06. Infatti, il procedimento si è protratto per circa cinque anni e nove mesi e nessuna delle circostanze di dette cause poteva giustificare una tale durata.

In particolare, il Tribunale rileva che, in materia di concorrenza (un settore che presenta un livello di complessità superiore a quello di altri tipi di cause), una durata di quindici mesi tra la fine della fase scritta del procedimento, da un lato, e, dall’altro, l’apertura della fase orale è, in linea di principio, una durata adeguata. Nelle predette cause, invece, tra le due fasi sono passati circa 3 anni e 10 mesi, dunque 46 mesi.

Il Tribunale considera, nondimeno, che la trattazione parallela di cause connesse può giustificare un prolungamento del procedimento per il periodo di un mese per ogni ulteriore causa connessa. Pertanto, nella specie, la trattazione parallela di 12 ricorsi diretti contro la medesima decisione della Commissione ha giustificato un prolungamento del procedimento di 11 mesi nelle cause T-72/06 e T-79/06.

Il Tribunale conclude che una durata di 26 mesi (15 mesi + 11 mesi) tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento era adeguata per trattare le cause T-72/06 e T-79/06, atteso che il livello di complessità fattuale, giuridica e processuale di tali cause non implicava un lasso di tempo più lungo. Di conseguenza, la durata di 46 mesi dalla fine della fase scritta del procedimento all’apertura della fase orale del procedimento rende manifesto un periodo di inerzia ingiustificata di 20 mesi in ciascuna delle due cause succitate. Non risultano, invece, altri periodi di inerzia ingiustificata nel resto del procedimento.

Quanto alla seconda condizione della responsabilità dell’Unione (effettività del danno subìto), il Tribunale rileva che la Gascogne ha subìto un danno materiale effettivo e reale in quanto, nel corso del periodo di inerzia ingiustificata del Tribunale, essa ha riportato perdite per le spese di costituzione della garanzia bancaria a favore della Commissione che ha dovuto sostenere. Il Tribunale non riconosce, per contro, gli altri danni materiali allegati dalla Gascogne Sack Deutschland e dalla Gascogne.

Il Tribunale constata che anche la terza condizione della responsabilità dell’Unione (sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno lamentato) è soddisfatta: infatti, se il procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06 non si fosse protratto oltre il ragionevole termine di giudizio, la Gascogne non avrebbe dovuto sostenere le spese di garanzia bancaria per il periodo di durata eccedente.

Il Tribunale accorda quindi alla Gascogne un’indennità di 47.064,33 euro a titolo di risarcimento del danno materiale che le ha comportato il superamento del ragionevole termine di giudizio nelle cause T-72/06 e T-79/06 e che consiste nel pagamento di spese aggiuntive di garanzia bancaria.

Il Tribunale riconosce, poi, che la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne hanno subìto un danno morale in conseguenza dell’eccessiva durata del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06: infatti, il superamento del ragionevole termine di giudizio in dette cause è stato tale da riversare le due società in uno stato d’incertezza maggiore di quello solitamente provocato da un procedimento giurisdizionale. Tale prolungato stato d’incertezza ha necessariamente influito sulla pianificazione delle decisioni da adottare e sulla gestione di dette società e ha dunque comportato un danno morale.

Il Tribunale giudica opportuno accordare a ciascuna delle due società un’indennità di 5.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale.

Peraltro, l’indennità di 47.064,33 euro accordata alla Gascogne dovrà essere rivalutata con gli interessi compensativi, a decorrere dal 4 agosto 2014 e fino alla data della sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo in questione, da Eurostat in Francia (Stato membro di stabilimento della Gascogne). Del pari, tanto l’indennità di 47.064,33 euro quanto le indennità di 5.000 riconosciute a ciascuna delle due società dovranno essere maggiorate degli interessi di mora, a decorrere dalla data della sentenza fino al pagamento integrale delle indennità medesime, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali.

Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE.

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