Chiusura al pubblico del cimitero comunale di Pomezia


Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale dispone che, allo scopo di evitare
il diffondersi del COVID-19, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale “è fatta espressa
raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità
ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali
non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, tra l’altro, si dispone “l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità
di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d) . Sono sospese
le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n° Z00004 del 8 marzo 2020 “Misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella
Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”.
Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale, tra l’altro, si dispone
che sino al 3 aprile 2020 “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono
estese all’intero territorio nazionale”, per cui viene prescritto di “evitare ogni spostamento delle
persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” nonché “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale, tra l’altro, si stabilisce che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, mentre “sono
comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di
cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146”.
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.
Evidenziato che tra gli obiettivi di carattere generale dei sopra richiamati D.P.C.M. vi è quello di
adottare misure idonee ad evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio.
Ritenuto necessario adottare sul territorio comunale ulteriori misure in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, attuando disposizioni finalizzate a scongiurare assembramenti e/o, comunque, contatti ravvicinati tra persone che non siano assolutamente
riconducibili a esigenze specifiche o a stati di necessità.
Atteso che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Pomezia e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con le impostazioni e gli obiettivi dei D.P.C.M. citati, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del D.L. 2
marzo 2020, n° 9.
Ritenuto, quindi, di disporre, a decorrere dal giorno 25 marzo 2020 e sino al giorno 3 aprile
2020 incluso, la chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo, comunque, dal lunedì al
sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di
dieci persone.
Considerato opportuno, per le stesse motivazioni, sospendere all’interno del cimitero comunale
ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.
Visto l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” n°
833 in materia di igiene e sanità pubblica, il quale prevede che “Nelle medesime materie sono emesse … omissis … dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa …
omissis … al territorio comunale”.
Visto l’articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il quale prevede che “in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate
dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”, nonché il successivo art. 54, commi 4 e 4
bis, che stabilisce “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,
anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire
e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare
l’integrita’ fisica della popolazione”.
Visto il vigente Statuto Comunale
ORDINA
La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, a far data dal giorno 25 marzo 2020 e sino al 3
aprile 2020 incluso, garantendo, comunque, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00, la
erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone nel rispetto di tutte le
condizioni utili ad evitare le possibilità di contagio da virus Covid 19.
La sospensione all’interno del Cimitero Comunale, per lo stesso suddetto periodo, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.
AVVERTE
All’inottemperanza del presente ordine consegue la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato
di cui all’articolo 650 “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” del C.P.P..
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del
Lazio entro 60 giorni dalla notifica o dalla scadenza del termine di pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n° 1034 ), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199)
DA NOTIFICARE A:
• Prefettura di Roma;
• Polizia Locale;
• Settore Trasporti e Cimiteriali;
• Impresa Damiani Costruzioni;
• A.S.L. RM6;
• Comando Compagnia Carabinieri di Pomezia;
• Stazione Carabinieri Torvajanica;
• Guardia di Finanza Pomezia;
• Commissariato della Polizia di Stato di Ostia;
• Città metropolitana di Roma Capitale;
Agenzia Regionale Protezione Civile.


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