Nuovo DPCM del 25 ottobre


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa
del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020,
n. 258;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attivita’ economiche,
produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle
regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui
all’allegato 9, in relazione alle attivita’ consentite dal presente
decreto;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’
dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Visti i verbali nn. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020
del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita’ e la
famiglia, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome;

                          Decreta: 

                           Art. 1. 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e’
    fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con
    se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche’ obbligo
    di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
    in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le
    caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
    garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
    persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e
    delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche,
    produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per
    il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
    b) per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
    c) per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con
    l’uso della mascherina, nonche’ per coloro che per interagire con i
    predetti versino nella stessa incompatibilita’.
    E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione
    delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in
    presenza di persone non conviventi.
  2. E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
    interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia’
    previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui
    all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
    Dipartimento della protezione civile.
  3. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
    situazioni di assembramento, puo’ essere disposta la chiusura al
    pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilita’ di accesso,
    e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle
    abitazioni private.
  4. E’ fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non
    spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per
    esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni
    di necessita’ o per svolgere attivita’ o usufruire di servizi non
    sospesi.
  5. E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico,
    nonche’ in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del
    locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
    contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e
    delle linee guida vigenti.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili
    esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato
    tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio
    2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche
    mascherine di comunita’, ovvero mascherine monouso o mascherine
    lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a
    fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano
    comfort e respirabilita’, forma e aderenza adeguate che permettano di
    coprire dal mento al di sopra del naso.
  8. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
    si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
    riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene
    costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
  9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
    COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti
    misure:
    a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
    (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
    contattando il proprio medico curante;
    b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
    pubblici e’ condizionato al rigoroso rispetto del divieto di
    assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del
    decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche’ della distanza di
    sicurezza interpersonale di almeno un metro; e’ consentito l’accesso
    dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente
    conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di
    parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita’ ludica o
    ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
    per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
    c) sono sospese le attivita’ dei parchi tematici e di
    divertimento; e’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi
    destinati allo svolgimento di attivita’ ludiche, ricreative ed
    educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con
    l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di
    adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita’
    alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di
    cui all’allegato 8;
    d) e’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’ motoria
    all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
    accessibili, purche’ comunque nel rispetto della distanza di
    sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva
    e di almeno un metro per ogni altra attivita’ salvo che non sia
    necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
    non completamente autosufficienti;
    e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport
    individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia
    privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni
    sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori
    professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale
    italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle
    rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
    associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da
    organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi
    utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di
    pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
    Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti
    di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti,
    professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di
    squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera
    sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati
    dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
    associate ed enti di promozione sportiva;
    f) sono sospese le attivita’ di palestre, piscine, centri
    natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per
    quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino
    l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
    assistenza, nonche’ centri culturali, centri sociali e centri
    ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivita’ di piscine
    e palestre, l’attivita’ sportiva di base e l’attivita’ motoria in
    genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e
    privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento
    sociale e senza alcun assembramento, in conformita’ con le linee
    guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione
    medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi
    operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono
    consentite le attivita’ dei centri di riabilitazione, nonche’ quelle
    dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente
    al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa,
    Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei
    protocolli e delle linee guida vigenti;
    g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli
    eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo
    svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
    provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e’
    sospeso; sono altresi’ sospese l’attivita’ sportiva dilettantistica
    di base, le scuole e l’attivita’ formativa di avviamento relative
    agli sport di contatto nonche’ tutte le gare, le competizioni e le
    attivita’ connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere
    ludico-amatoriale;
    h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle
    competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la
    partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e
    accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia
    e’ vietato o per i quali e’ prevista la quarantena, questi ultimi,
    prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test
    molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui
    esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 5,
    comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 7. Tale test
    non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i
    soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia,
    devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negativita’
    e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli
    eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti
    interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione
    sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita’ con
    lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore
    dell’evento;
    i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e’ consentito
    soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
    osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
    contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
    sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica
    sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
    l) sono sospese le attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale
    bingo e casino’;
    m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale
    teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi
    anche all’aperto;
    n) restano comunque sospese le attivita’ che abbiano luogo in
    sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al
    chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi
    comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con
    riguardo alle abitazioni private, e’ fortemente raccomandato di non
    ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze
    lavorative o situazioni di necessita’ e urgenza. Sono vietate le
    sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
    o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad
    eccezione di quelli che si svolgono con modalita’ a distanza; tutte
    le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e
    linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle
    pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita’ a
    distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e’ fortemente
    raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita’ a
    distanza;
    p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
    tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
    dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
    frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di
    almeno un metro;
    q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
    svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
    rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le
    successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
    r) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri
    istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice
    dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
    gennaio 2004, n. 42, e’ assicurato a condizione che detti istituti e
    luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
    locali aperti al pubblico, nonche’ dei flussi di visitatori (piu’ o
    meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalita’ di fruizione
    contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e
    da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra
    loro di almeno un metro. Il servizio e’ organizzato tenendo conto dei
    protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza
    delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i
    soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della
    cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di
    prevenzione e protezione, nonche’ di tutela dei lavoratori, tenuto
    conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita’ svolte;
    resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui
    all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro
    per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che
    prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della
    cultura statali la prima domenica del mese;
    s) fermo restando che l’attivita’ didattica ed educativa per il
    primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia
    continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del
    contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte
    delle autorita’ regionali, locali o sanitarie delle situazioni
    critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti
    territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
    adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’
    didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
    della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla
    didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per
    cento delle attivita’, modulando ulteriormente la gestione degli
    orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso
    l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso
    non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la
    proporzionalita’ e l’adeguatezza delle misure adottate e’ promosso lo
    svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e
    locale previste nel Documento per la pianificazione delle attivita’
    scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
    Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd.
    “Piano scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e
    approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza
    Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 9,
    comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i
    corsi di formazione specifica in medicina generale nonche’ le
    attivita’ didattico-formative degli Istituti di formazione dei
    Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e
    della giustizia, nonche’ del Sistema di informazione per la sicurezza
    della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e
    le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica
    possono in ogni caso proseguire anche in modalita’ non in presenza.
    Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e
    pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle
    autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore
    su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del
    tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di
    formazione, nonche’ i corsi di formazione e i corsi abilitanti o
    comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture
    e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della
    situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione
    dell’infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o
    delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle
    infrastrutture e dei trasporti e’ disposta la temporanea sospensione
    delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio
    regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
    del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno
    potuto sostenere dette prove. Sono altresi’ consentiti, gli esami di
    qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
    singole Regioni nonche’ i corsi di formazione da effettuarsi in
    materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le
    misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
    delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
    lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di
    mantenere il distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra
    forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi
    collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine
    e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base
    della possibilita’ di garantire il distanziamento fisico e, di
    conseguenza, la sicurezza del personale convocato.
    Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche
    puo’ avvenire secondo modalita’ a distanza nel rispetto dei principi
    di segretezza e liberta’ nella partecipazione alle elezioni. Gli enti
    gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli
    adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi
    educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile puo’
    autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente
    gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo
    svolgimento di attivita’ ludiche, ricreative ed educative, non
    scolastiche ne’ formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita’
    delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita’ dovranno essere
    svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
    dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi
    alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attivita’
    di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni,
    possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
    t) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
    gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
    denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
    e grado, fatte salve le attivita’ inerenti i percorsi per le
    competenze trasversali e per l’orientamento, nonche’ le attivita’ di
    tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da
    svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle
    prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
    u) le Universita’, sentito il Comitato Universitario Regionale di
    riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro
    epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle
    attivita’ curriculari in presenza e a distanza in funzione delle
    esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico
    territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria
    ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero
    dell’universita’ e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonche’
    sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e
    sospetti di COVID-19,di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui
    alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche
    alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
    v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
    attivita’ didattiche o curriculari delle universita’ e delle
    istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali
    attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con modalita’ a
    distanza, individuate dalle medesime universita’ e istituzioni, avuto
    anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
    disabilita’; le universita’ e le istituzioni assicurano, laddove
    ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
    modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’ di quelle
    curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
    che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
    assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
    computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche’
    ai fini delle relative valutazioni;
    w) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
    direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
    rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita’ didattiche ed
    organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
    universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze
    armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
    e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il
    ricorso ad attivita’ didattiche ed esami a distanza e l’eventuale
    soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la
    validita’ delle prove di esame gia’ sostenute ai fini della
    formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello
    stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure
    restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento
    delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai
    ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia,
    del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del
    Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
    fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto
    previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020,
    n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
    77;
    z) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla
    lettera w), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,
    non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui
    superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o
    la dimissione dai medesimi corsi;
    aa) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di
    permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
    accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
    indicazioni del personale sanitario preposto;
    bb) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’
    e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
    strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
    autosufficienti e non, e’ limitata ai soli casi indicati dalla
    direzione sanitaria della struttura, che e’ tenuta ad adottare le
    misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
    cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
    salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il
    superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
    del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
    giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
    contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
    garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
    generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
    nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
    per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
    condizione di isolamento dagli altri detenuti;
    dd) le attivita’ commerciali al dettaglio si svolgono a
    condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di
    almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
    venga impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo
    necessario all’acquisto dei beni; le suddette attivita’ devono
    svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
    idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
    riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla
    Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
    principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
    comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si
    raccomanda altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’allegato
    11;
    ee) le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
    ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00
    fino alle 18.00; il consumo al tavolo e’ consentito per un massimo di
    quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le
    ore 18,00 e’ vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici
    e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la
    ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
    limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta
    sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel
    rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di
    confezionamento che di trasporto, nonche’ fino alle ore 24,00 la
    ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
    nelle adiacenze; le attivita’ di cui al primo periodo restano
    consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
    preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle
    suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica
    nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
    applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
    settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
    linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
    regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
    nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
    con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite
    le attivita’ delle mense e del catering continuativo su base
    contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza
    interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di
    cui al periodo precedente;
    ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
    alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
    carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli
    aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
    distanza interpersonale di almeno un metro;
    gg) le attivita’ inerenti ai servizi alla persona sono consentite
    a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
    preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle
    suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica
    nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
    applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
    settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
    linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
    regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
    nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
    con i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento
    delle attivita’ inerenti ai servizi alla persona gia’ consentite
    sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
    26 aprile 2020;
    hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme
    igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
    nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di
    trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
    beni e servizi;
    ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
    servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
    non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
    servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
    l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
    fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
    deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
    sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
    giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
    medesime finalita’ il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
    con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo’
    disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19,
    riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
    internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
    nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
    agli equipaggi, nonche’ ai vettori ed agli armatori;
    ll) in ordine alle attivita’ professionali si raccomanda che:
    1) esse siano attuate anche mediante modalita’ di lavoro agile,
    ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a
    distanza;
    2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
    dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
    collettiva;
    3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo
    restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie
    respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
    4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
    di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
    sociali;
    mm) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli
    stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti
    professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
    nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
    Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni
    per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di
    competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di
    tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali
    solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte
    della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate
    dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di
    persone e, in genere, assembramenti;
    nn) le attivita’ delle strutture ricettive sono esercitate a
    condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
    sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza
    di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
    linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
    delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
    contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10,
    tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I
    protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
    1) le modalita’ di accesso, ricevimento, assistenza agli
    ospiti;
    2) le modalita’ di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
    specifiche prescrizioni adottate per le attivita’ di somministrazione
    di cibi e bevande e di ristorazione;
    3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
    comuni;
    4) l’accesso dei fornitori esterni;
    5) le modalita’ di svolgimento delle attivita’ ludiche e
    sportive;
    6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione
    dei clienti;
    7) le modalita’ di informazione agli ospiti e agli operatori
    circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
    all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
    all’aperto di pertinenza.

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