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Concessioni demaniali marittime. Lettera aperta del SIB-FIPE al Comune di Latina


Con delibera di giunta n° 252/2020 il Comune di Latina, ove prende atto delle leggi dello stato italiano, riguardo all’estensione temporale delle concessioni demaniali marittime, che prevedono  l’estensione al 31.12.2033, conclude di non applicare le leggi, non estendere le concessioni, rinviando a una non meglio precisata nuova disposizione statale o europea.

            Tutto ciò è inaccettabile, dopo una stagione turistica, contrassegnata dalle incertezze gli operatori balneari dovrebbero essere impegnati a programmare la prossima stagione balneare, ed alla manutenzione delle strutture e delle attrezzature.

Tale impegno ad oggi risulta insostenibile, in quanto a fronte di una trascorsa stagione balneare con un calo di turisti cospicuo, sussiste l’aggravio dovuto dalla presa di posizione del Comune di Latina, che potrebbe pregiudicare le prossime stagioni balneari.

Il tutto rendendo vane anche le possibilità di accesso al credito odierne, nonostante le disposizioni sia statali sia regionali.

La Regione Lazio con circolare prot. n. 279402, del 9 aprile 2018, invita i Comuni costieri all’applicazione di quanto dettato dalla legge 145/2018 e, pertanto, all’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative sino al 31 dicembre 2033.

            Peraltro la legge 145/18 (Finanziaria) stabilisce che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico, sono estese di anni 15. (occorre ricordare che la legge 145/18 è coerente alla direttiva comunitaria Bolkestein).

            Le scriventi rappresentanze unitamente ai rispettivi iscritti, invitano il Comune di Latina, a provvedere all’estensione delle concessioni demaniali alla data del 31.12.2033, in osservanza alla normativa vigente, che dispone, senza alcuna attività istruttoria l’estensione di quanto già legittimamente rilasciato.

E’ sufficiente, pertanto, la mera annotazione dell’estensione sul titolo concessorio in essere con la formula “validità estesa sino al 31 dicembre 2033 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 682 e seguenti, della legge n. 145, del 30 Dicembre 2018.”. Sarebbe semplicemente, “ope legis”, senza alcuna attività istruttoria, se non la verifica dei requisiti oggettivi del concessionario (condanne per reati contro la pubblica amministrazione, antimafia….).

In quanto non v’è, non può e non deve esserci novazione alcuna, è la durata del titolo in essere ad essere modificata e non il contenuto, pertanto richieste di conformità edilizia, regolarità dei pagamenti, contributive, ecc, non appartengono alla fattispecie di legge.

Tanto-più dalla lettura dell’articolato della Legge 145/18 comma 675 e seguenti, stabiliscono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non ancora emesso, sono determinate le attività da compiere per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime.

            Inoltre il decreto legge 104/2020 (c.d. Agosto), convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, conferma la legge 145/2018 sull’estensione al 2033, bloccando i procedimenti verso i concessionari di eventuali revoche o decadenze dovuti a contenziosi.

            Nella conferenza unificata delle regioni 20/202/SRCU/C4 del 23/11/2020 si legge:

 “Difatti, il citato decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, all’articolo 182, comma 2, ha innovato la precedente disciplina, facendo espresso riferimento a “necessità di rilancio del settore turistico”  nonché “al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (…)”, così ponendo, alla base dell’estensione temporale delle concessioni demaniali in essere una nuova e diversa ratio, connessa alla straordinarietà dell’evento pandemico.

Pertanto non vi è dubbio che la recente normativa emergenziale crea una netta demarcazione con le precedenti disposizioni in materia e con i rilevati profili di illegittimità, asseriti in sede giurisprudenziale rispetto ad un contesto di ordinarietà.

Considerato che le precedenti pronunce giurisprudenziali sono state, ovviamente, riferite al quadro normativo previgente, ne consegue che esse non sono invocabili per inibire la piena applicabilità della normativa sopravvenuta in chiave confermativa del regime di proroga”  

Ne discende che l’estensione al 2033 è  pienamente vigente.

            A tal fine le scriventi rappresentanze unitamente ai rispettivi associati, chiedono un incontro urgente finalizzato a:

– revocare la delibera di giunta n° 252/2020;

– emettere immediatamente il provvedimento, come sopra enunciato, facendo presente che hanno già provveduto in tal senso i comuni costieri del Lazio.

            Ci vedremo altrimenti costretti ad adire le vie legali avverso la delibera di giunta n° 252/2020.

            Confidiamo che l’incontro già richiesto per le vie brevi, sia chiarificatore, addivenendo ad una soluzione condivisa.      

     Cordiali saluti.

Firmato: Marzia Marzioli   Mario Gangi


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