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Latina. Servizi digitali e affidamenti diretti, nessuno “spacchettamento”


In riferimento all’articolo dal titolo “Lo spacchettamento dei servizi digitali” pubblicato in data odierna dal quotidiano Latina Editoriale Oggi, a pagina 11, si precisa che per “spacchettamento” si intende il frazionamento artificioso del valore complessivo di un appalto.

Ogni stazione appaltante, nel programmare gli acquisti da affidarsi, quanto meno in un arco temporale pari ad un anno, deve valutare attentamente il fabbisogno complessivo di una determinata tipologia di lavori, servizi o forniture. Una volta determinato tale valore (al netto dell’IVA, come prescrive il codice appalti) deve individuare la corretta procedura per scegliere il contraente in base alle soglie di valore previste dal codice appalti: affidamento diretto oppure procedura di gara (negoziata sotto soglia, negoziata sopra soglia o procedure ordinarie quali la gara aperta e/o ristretta). Ciò sta a significare che se il valore complessivo programmabile dell’acquisto è tale da richiedere una procedura di gara, la stazione appaltante non può aggirare l’obbligo di procedere a gara suddividendo l’appalto in una serie di acquisti inferiori e scegliere, poi, la procedura di affidamento diretto in base al valore del singolo appalto.

Presupposti del cosiddetto “spacchettamento” in affidamenti diretti sono quindi:
1) una spesa complessiva per una determinata tipologia di lavori / servizi / forniture prevedibile e quindi programmabile di valore superiore alla soglia prevista dal codice appalti per l’acquisizione in affidamento diretto;
2) la circostanza che, nonostante sia possibile la previsione della spesa e la corretta programmazione di gara, il fabbisogno complessivo venga suddiviso in singoli appalti di valore inferiore;
3) l’individuazione della procedura per affidare i singoli appalti in base al valore di ognuno di essi.

Alla luce di ciò, è opportuno sottolineare che:
1) la pandemia prima e l’attacco informatico a distanza di pochi mesi hanno creato nuovi fabbisogni del tutto imprevedibili nel contenuto, nel valore e soprattutto nella loro futura evoluzione e crescita, rendendo impossibile la programmazione del fabbisogno e, di fatto, costringendo l’Ente ad una gestione emergenziale;
2) la necessità di incentivare gli investimenti pubblici e soprattutto di accelerare le procedure di spesa ha comportato l’innalzamento consistente delle soglie previste per l’affidamento diretto sino alla soglia comunitaria (€ 214.000) per servizi e forniture in virtù del D.L. 76/2020 “semplificazioni” in vigore dal 16/07/2020, abbassata poi a € 75.000 dalla L. 120/2020 di conversione in vigore dal 14/09/2020;
3) il decreto 76/2020 e la legge di conversione, al di là della configurazione normativa eventualmente data nei provvedimenti, pongono alle stazioni appaltanti l’obbligo di procedere in affidamento diretto in caso di valore complessivo dell’acquisizione inferiore alla soglia stabilita dal decreto medesimo e cioè € 75.000 per servizi e forniture e non € 40.000 (soglia sospesa fino al 31/12/2021).

Si evidenzia pertanto che tutti gli affidamenti di cui alle determinazioni n. 747/2020, 1091/2020, 1883/2020, 2248/2020, 2278/2020, 2302/2020, 2306/2020, 2311/2020 (la determinazione n. 2319/2020 non è stata mai adottata né tantomeno pubblicata), sia se accorpati per fornitore, che per tipologia di servizio o fornitura, hanno un valore complessivo pari o inferiore alla soglia di € 75.000, prevista dalla legge come limite all’affidamento diretto.


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