Bruxelles, 2 gennaio 2016. Sarà legge nell’Unione europea il principio dell’assistenza legale obbligatoria ai minori penalmente indagati o imputati. È la più importante tra le garanzie procedurali stabilite dalla direttiva per il giusto processo minorile sul cui testo, dopo circa nove mesi di negoziati trilaterali, hanno raggiunto l’accordo i delegati del Parlamento europeo, del Consiglio UE e della Commissione europea. Il provvedimento sarà formalizzato nelle prime settimane del nuovo anno con il voto conclusivo da parte del Parlamento in plenaria e del Consiglio.
Soddisfatta l’eurodeputata di S&D, Caterina Chinnici, relatrice del progetto di legge e primo negoziatore per conto della commissione europarlamentare Libe (Giustizia).
“L’intesa appena definita – dichiara – segna un’importante svolta sul piano del diritto e dei diritti, è un atto di maturità. Il testo attua il principio secondo cui l’interesse del minore deve sempre essere al centro del sistema di giustizia minorile, e un punto-chiave su cui si è molto discusso e per il quale mi sono battuta è sicuramente il necessario intervento di un difensore, previsto non sempre e non dovunque fino a oggi. Abbiamo messo a punto un catalogo di diritti e garanzie minime delineando, almeno nei tratti essenziali, un modello europeo condiviso di giusto processo minorile in cui possa realizzarsi l’equilibrio tra la necessità di accertare i fatti di reato con relative responsabilità e quella di tenere nella dovuta considerazione le vulnerabilità e gli specifici bisogni dei minori. Siamo orgogliosi del risultato e considero estremamente importante che il testo, uscito già con voto quasi unanime dalla commissione Libe a febbraio, abbia ora il sostegno di tutti i gruppi politici”.
L’intesa perfezionata, ratificata in commissione Libe, approderà in plenaria per l’ultimo sigillo. Con l’approvazione finale da parte sia del Parlamento che del Consiglio, il provvedimento diventerà vincolante per gli Stati membri dell’Unione che, da quel momento, avranno tre anni di tempo per adeguare le normative interne.
La principale novità contenuta nel testo della direttiva sarà l’obbligo di assistenza legale al minore indagato o imputato, chiarito con l’indicazione dei momenti e degli atti in cui l’intervento del difensore deve essere assicurato. Come corollario, la direttiva afferma anche il diritto al gratuito patrocinio. Poche le deroghe ammesse, e tutte peraltro bilanciate da contro-deroghe: per esempio, non è mai possibile decidere sulla libertà personale del minore in assenza dell’avvocato.
Il testo stabilisce inoltre che dovrà esserci uno specifico momento della procedura, in ogni caso prima dell’imputazione, in cui si approfondire la specifica situazione del minore anche con l’ausilio di psicologi. L’esito di questa valutazione individualizzata andrà documentato e messo a disposizione dell’autorità procedente affinché possa avere informazioni sulla personalità del minore, sulla sua condizione familiare, sociale ed economica e su tutti gli altri elementi utili per capire, ad esempio, quale grado di consapevolezza del reato il minore abbia avuto, quale misura cautelare sia più opportuna, quali siano le prospettive di rieducazione.
Introdotto anche il principio della detenzione separata: gli infra-diciottenni non potranno stare in carcere insieme con i detenuti adulti, e i Paesi membri avranno facoltà di applicare questo criterio anche ai giovani che dovessero raggiungere la maggiore età durante la detenzione. A tutti i minori ai quali sia stata applicata una qualunque restrizione della libertà personale dovranno essere inoltre assicurati l’assistenza medica necessaria e il diritto di incontrare al più presto il titolare della responsabilità genitoriale. In generale, deve essere garantita al minore la possibilità di partecipare attivamente al procedimento con l’accompagnamento del genitore o di altro soggetto responsabile.
Altro elemento essenziale consiste nell’obbligo a carico degli Stati membri di garantire ai minori detenuti l’educazione e la formazione, il regolare esercizio delle relazioni familiari e l’accesso a programmi di sviluppo, il tutto nel pieno rispetto della libertà religiosa e di pensiero.
Per fare in modo che magistrati e altri operatori abbiano la specifica competenza necessaria, gli Stati membri devono garantire loro l’effettivo accesso a una formazione specialistica.
Infine, in tema di accertamento della minore età si prevede che, ove la verifica risultasse impossibile all’esito dei controlli documentali o medici, la minore età dovrà essere presunta a ogni effetto. Si tratta di una disposizione importante soprattutto per i minori non accompagnati, in particolare immigrati, spesso coinvolti in questo genere di situazioni.
La direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o sottoposti a processo penale fa parte della road map decisa dal Consiglio nel 2009 per estendere lo spazio europeo di giustizia e favorire il mutuo riconoscimento delle decisioni nel territorio dell’Unione.
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