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La Corte di Giustizia UE su differenze di trattamento tra giudici di pace e magistrati ordinari


In Italia, l’ufficio del Giudice di Pace è ricoperto da un magistrato onorario – in genere un avvocato – nominato per un determinato periodo di tempo.
Nell’esercizio delle loro funzioni, i giudici di pace fanno parte dell’ordine giudiziario, anche se possono continuare a svolgere la professione di avvocato, purché non nel circondario nel cui ambito ha sede l’ufficio al quale sono stati assegnati.

Lo Stato corrisponde a questi magistrati onorari, con cadenza mensile, indennità fisse, a titolo di rimborso spese, e indennità variabili, parametrate al numero di udienze tenute e al numero di cause definite nel mese. Nei periodi in cui non lavorano, come quello delle ferie giudiziarie, i giudici di pace non ricevono alcun compenso.
I giudici ordinari (magistrati “togati”), invece, anch’essi facenti parte dell’ordine giudiziario, sono assunti a tempo indeterminato dopo il superamento di un concorso pubblico, non possono esercitare alcuna altra professione, sono retribuiti con uno stipendio fisso e hanno diritto a 30 giorni di ferie annuali retribuite.

Nel 2018, la signora UX, giudice di pace, ha chiesto al Giudice di Pace di Bologna l’emissione di un decreto ingiuntivo contro lo Stato italiano per il pagamento di 4500 euro a titolo di retribuzione delle ferie di quell’anno. Tale somma corrisponde alla retribuzione di un magistrato togato con anzianità di servizio di 14 anni, quanti sono gli anni in cui la signora UX ha svolto l’incarico di giudice di pace.
Il pagamento è stato richiesto da UX a titolo di risarcimento del danno subito per la violazione, da parte dello Stato italiano, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, della direttiva 2003/88/CE su taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché dell’articolo 31 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (diritto alle ferie annuali retribuite).

Il Giudice di Pace di Bologna ha chiesto quindi alla Corte di Giustizia di fornire un’interpretazione delle suddette norme dell’Unione.

Con la sentenza nella causa C-658/18 UX (IT), del 16 luglio 2020, la Corte premette che il Giudice di Pace è un organo giurisdizionale nazionale che, come tale, può proporre una domanda pregiudiziale.

Un giudice di pace – secondo la Corte – potrebbe rientrare nella nozione di «lavoratore a tempo determinato» se nominato per un periodo limitato e svolgente, nell’ambito delle sue funzioni, prestazioni reali ed effettive, non puramente marginali né accessorie, per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo (circostanze che il giudice nazionale dovrà verificare).

La Corte osserva, inoltre, che una differenza di trattamento dei giudici di pace rispetto ai giudici ordinari, ai fini delle ferie retribuite, può essere giustificata da differenze obiettive tra le due categorie. Le controversie loro assegnate, ad esempio, non hanno la complessità che caratterizza quelle attribuite ai giudici ordinari, e i giudici di pace possono operare solo come organi monocratici e non all’interno di un collegio giudicante.
Inoltre, l’importanza riconosciuta dalla Costituzione italiana al concorso per l’ingresso nella magistratura ordinaria appare indicativo di una natura particolare dei compiti e delle responsabilità dei magistrati togati nonché dell’elevato livello della qualificazione professionale richiesta per la realizzazione di tali compiti e per l’assunzione di dette responsabilità.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice nazionale dovrà stabilire, in concreto, avuto riguardo a tutte le circostanze di fatto rilevanti, se un giudice di pace si trovi in una situazione paragonabile a quella di un magistrato ordinario, tale, quindi, da poter beneficiare del periodo di ferie annuali retribuito.

La Corte osserva, comunque, che (in linea di massima e fatta sempre salva la valutazione in concreto del giudice nazionale), le differenze di trattamento esistenti tra giudici di pace e giudici ordinari, compresa quella in materia di ferie annuali retribuite, potrebbero apparire adeguate e proporzionate rispetto all’obiettivo di differenziare diverse modalità di esercizio della funzione giudicante.

Maria Cristina Coccoluto


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