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Latina – Il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria danneggerà i cittadini?


Ieri mattina Antonio Bottoni, Responsabile di Codici, ha inviato una lunga lettera aperta a tutti i Consiglieri comunali sul nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, che il Consiglio sarà chiamato a breve ad approvare.

Nella missiva, Bottoni ha evidenziato alcuni aspetti critici del nuovo Regolamento, quali la previsione contenuta nella parte ricognitiva dell’art. 112, secondo cui la durata delle concessioni sia di 30 anni, a decorrere dal 1939 sino a tutto il 1975 considerandole come “temporanee”, invece che definitive e, quindi, “perpetue”, così come disponeva il Regolamento del 1938, approvato dall’allora Podestà.

Allo stesso modo sono cadute sotto la critica di Codici quelle concesse sino a quasi tutto il 1991, in quanto il D.P.R. 803 del 1975 disponeva che la durata delle sepolture dovesse essere al massimo di 99 anni, mentre l’attuale formulazione del Regolamento, secondo Bottoni, penalizzerebbe ingiustificatamente i cittadini, riducendola a 30 anni, senza una adeguata motivazione, costringendo i concessionari a presentare un numero considerevole di ricorsi al TAR che, in caso di soccombenza dell’Ente con la condanna alle spese, potrebbe comportare un esborso di denaro pubblico oggi evitabile.

Infine, Bottoni ha evidenziato ai Consiglieri che, qualora il Regolamento venisse approvato nell’attuale stesura, non avrebbe più senso costruire le quasi 17 mila sepolture previste dal Progetto di finanza che ha assegnato la gestione del Cimitero Urbano di Latina ad Ipogeo e questo rischierebbe di concretizzare l’ipotesi di danno erariale in quanto non si realizzerebbe l’interesse pubblico sotteso al progetto di finanza, rappresentato proprio dalla costruzione di quel numero di sepolture definitive.

Conclude Bottoni che, in caso di approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria così come è stato predisposto, Codici si attiverà in ogni sede consentita dall’attuale ordinamento statale, al fine di tutelare sia gli interessi dei cittadini che quelli dello stesso Ente.

Egregio/gentile Consigliere Comunale,
tra qualche giorno la S.V. sarà chiamata ad approvare il Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Latina.
A tal proposito, questa Associazione intende evidenziare alcuni aspetti critici emersi dalla lettura della bozza di regolamento che è stata portata in commissione Governo del Territorio.
Preliminarmente occorre tenere ben presente che l’attuale gestione del Cimitero Urbano di Latina consegue a procedura relativa a progetto di finanza, la cui essenza è che a fronte di una gestione trentennale ed il conseguente “sfruttamento” finanziario, il Concessionario Ipogeo deve costruire 16.734 nuove sepolture, oltre a dover effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle esistenti strutture e di quelle da realizzare a sue spese.
Il project financing, ovviamente, prevede un quadro economico-finanziario per lo “sfruttamento” commerciale trentennale del cimitero, affinché il soggetto gestore, al netto del rischio d’impresa, possa rientrare dei propri investimenti e, dopo aver tratto gli utili ivi previsti, lasci quanto realizzato alla collettività, in tal modo realizzandosi l’interesse pubblico sotteso a detto affidamento.
Il nuovo regolamento di che trattasi, invece, all’art. 112 (rubricato “Norme transitorie”), c. 3, punto 1, prevede, nella parte ricognitiva della durata delle concessioni cimiteriali, quanto segue “A scopo ricognitivo, si riepiloga di seguito la durata delle concessioni d’uso a termine in base al periodo di rilascio: • concessioni rilasciate dal 1/1/1939 e fino al 23/11/1991: 30 anni se relative a sepolture in loculi ai sensi dell’art. 26 della Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 794 del 31 dicembre 1938; • concessioni per tumulazioni rilasciate dal 24/11/1991 e fino al 8/8/1993: 50 anni o 99 anni a seconda della tipologia di sepoltura, come stabilito dalla deliberazione C.C n. 150/1991; • concessioni per tumulazioni rilasciate dal 09/08/1993 (data di efficacia della deliberazione n. 75 del 15.07.1993) al 12/05/2009: 60 anni o 99 anni a seconda della tipologia di sepoltura, come stabilito dalla deliberazione C.C n. 75/1993; • concessioni rilasciate a fare data dal’11/03/2009 (stipula della convenzione di Project Financing): 10, 30 anni, 60 o 99 anni in base alla tipologia di sepoltura individuata ai sensi dell’articolo 77 del presente regolamento. 4. Tutte le sepolture rilasciate antecedentemente al 11/03/2009, qualora il titolare non abbia goduto per intero della durata della concessione per come determinata in base al precedente comma, sono prorogate per un periodo pari alla durata di cui al precedente comma, al netto del periodo goduto dalla data dell’autorizzazione alla sepoltura fino al 11/03/2009; la proroga decorrerà senza soluzione di continuità dalla scadenza del rinnovo anticipato con il gestore. 5. Per tutti i loculi concessi in uso fino all’entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali il Comune di Latina non ha provveduto a sottoscrivere formale contratto con il concessionario del loculo, la titolarità in uso è comprovata dalla domanda di assegnazione e/o dalle ricevute di pagamento effettuate dagli aventi titolo, e dalla iscrizione negli appositi registri in possesso del servizio cimiteriale del Comune di Latina. 6. In ogni caso sono fatti salvi i diritti acquisiti da parte dell’utenza sulla base di diverse disposizioni adottate dal Comune al tempo dell’autorizzazione alla sepoltura.”
Orbene, a tal proposito, questa Associazione non può evitare di evidenziare alcune criticità di non poco conto, relativamente al rapporto contrattuale con l’utenza, non senza aver sottolineato la nebulosa formulazione di alcuni articoli, ivi compresa quella del comma 8 dell’art. 77 sopra citato, del quale si suggerisce la riscrittura in maniera più facilmente comprensibile e, quindi, meno passibile di interpretazioni discrezionali e arbitrarie.
In primo luogo, deve essere sottolineato che la norma di cui al comma 3 dell’art. 112, è confliggente con quella di cui al precedente comma 2), il quale prevede che “Le concessioni d’uso in perpetuo rilasciate fino alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 803/1975 (10 febbraio 1976) rimangono valide senza soluzione di continuità, salvo il potere di revoca da parte del Comune, qualora ne ricorrano i presupposti normativi.” I motivi di conflittualità risultano evidenti, in quanto il successivo comma 3), a proposito delle sepolture comprese tra il 1939 ed il 1975, prevede che esse siano considerate “temporanee”, ai sensi dell’art. 26 del Capitolo XII del Regolamento podestarile del 31.12.1938, neppure prendendo in considerazione quelle “perpetue”, concesse ai sensi dell’art. 28 del Capitolo XIII del medesimo Regolamento. A tal proposito, non può non rendersi palese il vulnus che si arrecherebbe ai cittadini, dovendo essere costoro e non l’Amministrazione comunale a dover dimostrare di possedere il carteggio utile a dimostrare ciò che, invece, era la normalità dei casi, in quanto le sepolture “temporanee” erano previste per quelle salme che dovevano essere tumulate solo temporaneamente in un “fornetto”, in attesa del trasferimento in altra sepoltura o in altro cimitero, per cui la temporaneità, dopo oltre 70 anni non dovrebbe neppure essere presa in valutazione, dovendo, questa, durare, secondo la previsione del citato art. 26, non oltre i 30 anni. Il nuovo “Schema di Regolamento di Polizia Mortuaria”, invece, prende in considerazione effettiva solo quest’ultima ipotesi e non quella che costituiva la regola, cioè quella recata dall’art. 28.
Più o meno analogo negativo apprezzamento deve essere effettuato relativamente alle sepolture che vanno dal 1976 sino all’entrata in vigore della Deliberazione di Consiglio comunale n. 150/1991, le quali, secondo il predetto Schema, durerebbero soltanto 30 anni in quanto il D.P.R. 803/1975 ha stabilito che le concessioni cimiteriali, per la loro natura demaniale, non possono durare a tempo indeterminato e, quindi, non possono più essere rilasciate “in perpetuo”, bensì devono avere una durata massima di 99 anni. Il nuovo Regolamento in discussione, in base ad un non condivisibile ragionamento prevede, invece, la durata trentennale di dette concessioni estromettendo dalla costruzione del comma 3 dell’art. 112 in esame, le sepolture “perpetue” (come si è detto, previste da altro e diverso Capitolo, cioè il Capitolo XIII del Regolamento podestarile), prendendo in esame solo le del tutto residuali, se non meramente ipotetiche ed eventuali concessioni che dovessero essere state a suo tempo rilasciate ai sensi dell’art. 26 del Capitolo XII del più volte citato Regolamento del 31.12.1938. Con ciò, di fatto, andando in contrasto sia con le numerose Sentenze della Corte di Cassazione (le quali hanno unanimemente ribadito che le concessioni perpetue restano ineludibilmente tali anche successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. 803/1975) e sia con il principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle “Disposizioni sulle leggi in genere”, le cosiddette “Preleggi”. Principio finanche richiamato nelle lettere che l’Ente stesso ha inviato ad Ipogeo Latina s.r.l., per le quali oggi è pendente giudizio dinanzi al TAR Lazio, che dovrebbe esprimersi nel merito il 10 marzo p.v., il quale giudizio vede presenti anche Codici ed altre tre Associazioni di tutela dei Consumatori, in adesione al Comune ad opponendum nei confronti di Ipogeo Latina.
Appare, pertanto, palese che, qualora il Regolamento di Polizia Mortuaria dovesse essere approvato così come è stato proposto alle SS.LL., ciò comporterebbe inevitabilmente l’attivarsi di un numero notevolissimo di ricorsi contro l’Ente dinanzi al TAR, da parte di tutti i concessionari che, ad avviso di questa Associazione, vedrebbero menomati ingiustamente ed ingiustificatamente lesi i propri interessi legittimi, così come derivanti, da un lato, dal mancato rispetto del principio “tempus regit actum” e, dall’altro, un più che probabile maggior utile a favore del Concessionario rispetto al quadro economico-finanziario allegato al Progetto di finanza.
Ad avviso di questa Associazione, peraltro, il più che probabile esito favorevole ai cittadini dei citati contenziosi, comporterebbe conseguenti esborsi economici a carico anche dell’Ente, il quale si vedrebbe impegnato in uno sforzo finanziario oggi ancora evitabile.
Tale illegittima lesione, ad avviso della scrivente Associazione, deriverebbe dalla mancanza dei presupposti di cui all’art. 92, c. 2 D.P.R. 285/1990 “Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero” (quindi per l’evidente assenza contemporanea di entrambe le condizioni (o di almeno una di esse) per consentire al Comune di disporre l’estumulazione anticipata dei feretri) e, dall’altro, dalla ingiustificata presa in considerazione della previsione di durata 30ennale delle sepolture decorrenti dal 1976 sino all’entrata in vigore della D.C.C. 150/1991, in quanto, in mancanza di una specifica deliberazione, da parte dell’Ente, ai concessionari, al fine di non compiere una ulteriore violazione di diritti, deve essere assicurata la durata più favorevole della concessione, nella misura massima prevista dal D.P.R. 803/75 e non quella penalizzante minima dei 30 anni, nel, come detto, giuridicamente non condivisibile richiamo all’art. 26 del Regolamento podestarile.
Infine, vi è da prendere in considerazione un ultimo aspetto, assolutamente da non sottovalutare: cioè il progetto di finanza.
Come detto in premessa, infatti, la gestione del Cimitero Urbano di Latina da parte di Ipogeo Latina srl, si giustifica soltanto in quanto detta Società è risultata aggiudicataria del progetto di finanza che prevede la realizzazione di n. 16.734 nuove sepolture: ebbene, con le estumulazioni massive, cui si darebbe luogo con l’approvazione di siffatto Regolamento, non vi sarebbe più la necessità di costruire tutte quelle sepolture, o, in via del tutto residuale, queste potrebbero essere in numero di gran lunga inferiore alle previsioni del richiamato progetto di finanza, potendo usufruire dei loculi liberati dai precedenti “occupanti”.
In tal modo, non soltanto si violerebbero i cardini stessi su cui è costruito il progetto di finanza, ma non si realizzerebbe il cosiddetto interesse pubblico, su cui è stata fondata la scelta dell’Amministrazione di ricorrere a tale modalità di concessione al privato della gestione del bene pubblico rappresentato dal Cimitero Urbano.
L’eventuale approvazione da parte del Consiglio Comunale di detta, secondo Codici, immotivata alterazione al progetto di finanza, con ogni probabilità, comporterebbe la concretizzazione del danno erariale, consistente proprio nella mancata realizzazione del previsto numero iniziale di sepolture.
Risulta, pertanto, palese che, in caso di approvazione del nominato Regolamento di Polizia Mortuaria, Codici non soltanto non potrà ignorare gli argomenti dianzi espressi, ma si attiverà in ogni sede consentita dall’attuale ordinamento statale, al fine di tutelare sia gli interessi dei cittadini che quelli dello stesso Ente.
Distinti saluti
Latina, 1° marzo 2021

IL RESPONSABILE PROVINCIALE
Antonio Bottoni


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