Appalti pubblici, esclusione automatica di un partecipante con DURC negativo alla scadenza della domanda ma positivo all’aggiudicazione


Lussemburgo, 11 novembre 2016. Secondo l’ordinamento italiano, un’impresa che intenda partecipare ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico deve avere un DURC (documento unico di regolarità contributiva) positivo in corso di validità. D’altro canto, se, a seguito di una verifica disposta d’ufficio dall’ente pubblico, il DURC risulta negativo al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, l’impresa deve essere automaticamente e inderogabilmente esclusa dalla procedura di appalto, e ciò anche se vi era un semplice ritardo nel pagamento di un modesto debito contributivo, immediatamente sanato e quindi insussistente al momento dell’aggiudicazione e comunque tale da non configurare profili dolosi o colposi evidenzianti l’inaffidabilità o l’immoralità dell’impresa.

Tale è la situazione della CICLAT – Società Cooperativa di produzione e lavoro, che nel 2012 ha presentato offerta a una gara a evidenza pubblica per l’affidamento di servizi di pulizia e di manutenzione di immobili, istituti scolastici di ogni ordine e grado e centri di formazione della Pubblica amministrazione.

La CICLAT ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza del TAR Lazio che le ha dato torto. Il Consiglio di Stato solleva una questione pregiudiziale davanti alla Corte UE chiedendo, in sostanza, se il diritto italiano, così come interpretato e applicato, sia conforme al diritto dell’UE. Il Consiglio di Stato solleva il dubbio, a maggior ragione, nel caso in cui il DURC sia rilasciato direttamente all’amministrazione aggiudicatrice su richiesta di quest’ultima e ad insaputa dell’impresa interessata, visto che gli istituti previdenziali non sono obbligati a preavvisare l’impresa della situazione di irregolarità prima di rilasciare un siffatto certificato.

Con la sentenza nella causa C-199/15, CICLAT SOC COOP/CONSIP S.p.A. e a., la Corte di giustizia stabilisce che la direttiva sugli appalti pubblici non osta a una normativa nazionale che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dall’appalto l’impresa a causa di una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali e assistenziali risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussistesse alla data della partecipazione a una gara d’appalto, anche se non sussisteva più alla data dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

La Corte rileva, infatti, che la direttiva lascia agli Stati membri il compito di determinare entro quale termine gli interessati devono mettersi in regola con i propri obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e possono procedere a eventuali regolarizzazioni a posteriori, purché tale termine rispetti i principi di trasparenza e di parità di trattamento. Peraltro, anche se un’amministrazione aggiudicatrice può chiedere che taluni dati relativi a un’offerta siano corretti o completati in specifici punti, siffatte precisazioni possono riguardare esclusivamente dati che già esistevano prima della scadenza del termine fissato per presentare la candidatura.

Dalla direttiva, poi, non si evince assolutamente che alle autorità competenti sia vietato richiedere d’ufficio agli istituti previdenziali il certificato prescritto e comunque poco importa che l’imprenditore non sia stato preavvisato dell’irregolarità della propria situazione nel pagamento dei contributi, purché abbia la possibilità di verificare in ogni momento la regolarità della sua situazione presso l’istituto competente.

Infine, la direttiva non obbliga gli Stati membri a lasciare un margine di discrezionalità alle amministrazioni aggiudicatrici a tale riguardo, sicché una normativa nazionale può prevedere che la sussistenza, alla data della gara, di una violazione degli obblighi contributivi da parte dell’impresa ne determini senz’altro l’esclusione dall’appalto.

Newsletter

[wysija_form id=”1″]

Guarda anche...

Cori aderisce al protocollo d’intesa della Provincia per gli appalti pubblici

La Giunta del Comune di Cori ha deliberato l’adesione dell’Ente al protocollo d’intesa per la …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *