Lussemburgo, 4 maggio 2016. Il 13 aprile scorso, il Presidente del Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda di gratuito patrocinio proposta da un cittadino italiano, M.V.
La domanda era volta a ottenere il cosiddetto gratuito patrocinio per ricorrere contro la decisione della Commissione di registrare l’iniziativa dei cittadini denominata “Mum, Dad & Kids – European Citizens’ Iniziative to protect Marriage and Family” (Mamma, Papà & Figli – Iniziativa dei Cittadini Europei per proteggere il Matrimonio e la Famiglia).
Il Presidente ha affermato (ordinanza nella causa T-46/16 M.V. / Commissione europea) che la richiesta di gratuito patrocinio può essere rigettata non solo quando non sussistono le condizioni economiche previste dalla normativa, bensì anche laddove, pur soddisfatti tali requisiti, l’azione che il richiedente sceglie di intraprendere risulti palesemente e manifestamente irricevibile, come è nel caso di specie.
L’iniziativa di cui trattasi, infatti, non incide in maniera diretta e rilevante sulla situazione giuridica del ricorrente; inoltre, la contestata decisione della Commissione riguardava esclusivamente la legittimità formale dell’iniziativa e non si esprimeva sul merito: la registrazione di un’iniziativa dei cittadini, invero, non può essere negata se l’iniziativa stessa non è, come nella fattispecie, né ingiuriosa né manifestamente contraria ai valori dell’Unione.
E’ da ricordare che, qualora una persona fisica o giuridica, che voglia presentare un ricorso dinanzi al Tribunale, si trovi, in ragione della propria situazione economica, nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese processuali, il regolamento di procedura prevede che essa abbia il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio (articolo 146, paragrafo 1, del regolamento di procedura). A differenza del ricorso, che deve essere depositato da un avvocato che rappresenti la parte ricorrente, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio può essere presentata con o senza l’assistenza di un avvocato.
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