Lussemburgo, 2 gennaio 2016. Il Tribunale dell’Unione europea, con tre sentenze pronunciate nelle cause tra Italia e Commissione T‑275/13, T‑295/13 e T‑510/13, ha annullato alcuni bandi di concorso pubblicati dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) che esigevano dai candidati una conoscenza approfondita di una prima lingua nell’ambito delle lingue ufficiali dell’Unione europea nonché una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua, da scegliersi, a cura di ciascun candidato, tra il francese, l’inglese o il tedesco. La seconda lingua doveva essere utilizzata sia per la corrispondenza tra l’EPSO e i candidati sia nella procedura di selezione.
L’Italia, con la Spagna, ha chiesto di annullare i bandi in questione, adducendo, in estrema sintesi, una discriminazione linguistica non giustificata.
Il Tribunale ha accolto la domanda dell’Italia, seguendo il medesimo percorso valutativo già espresso nelle sentenze del 24 settembre 2015 nelle cause T-124/13 (Italia/Commissione) e T-191/13 (Spagna/Commissione): mancanza di una obiettiva esigenza di servizio, discriminazione e illegittimità.
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