Strasburgo, 3 aprile 2016. “Nasce il giusto processo penale minorile europeo. Sul piano giuridico e dei diritti della persona, si tratta di un atto di maturità e di una svolta storica nella legislazione dell’Unione europea, perché per la prima volta viene introdotta una disciplina specifica dei procedimenti penali nei confronti di minori. Il risultato raggiunto, nel quale si riflette in buona parte l’esperienza del sistema italiano, è frutto di un ampio dibattito al quale hanno contribuito con sensibilità e idee sia gli attori istituzionali che le parti sociali, ed è un risultato di cui possiamo essere orgogliosi”. Così l’eurodeputata di S&D Caterina Chinnici fotografa il significato della direttiva europea sulle garanzie procedurali per i minori penalmente indagati o imputati, di cui è relatrice per conto della commissione Libe (Giustizia) del Parlamento europeo. L’approvazione a larga maggioranza da parte della plenaria, seguita ai negoziati trilaterali con Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea, condotti dall’europarlamentare siciliana.
Dopo un ultimo passaggio confermativo in Consiglio, la direttiva sarà pubblicata in gazzetta ufficiale e dal quel momento gli Stati membri avranno 36 mesi di tempo per uniformare la normativa interna. La legge riguarderà circa un milione di persone: tanti sono, secondo le stime della Commissione, i minori che ogni anno in Europa entrano formalmente in contatto con le forze dell’ordine e con la giustizia (il 12% del totale della popolazione coinvolta in procedimenti penali).
“Il testo è un catalogo di diritti e garanzie minime – aggiunge Caterina Chinnici – che colma le attuali distanze tra gli ordinamenti nazionali e delinea, almeno nei tratti essenziali, un modello europeo condiviso di giusto processo minorile in cui possa realizzarsi l’equilibrio tra l’esigenza di accertare i fatti di reato, con le relative responsabilità, e quella di tenere nella dovuta considerazione le vulnerabilità e gli specifici bisogni dei minori”.
“Il superiore interesse del minore è posto al centro del sistema giudiziario penale – prosegue – e la direttiva fissa importanti punti fermi tra i quali, innanzitutto, la necessaria assistenza di un difensore, da me fortemente voluta e finora non sempre prevista dalle legislazioni interne, ma anche il diritto del minore alla valutazione individualizzata, la formazione specialistica sia dei magistrati che degli altri operatori coinvolti nel procedimento, e ancora il principio della detenzione separata rispetto ai maggiorenni. Credo che l’applicazione delle nuove regole contribuirà anche al reinserimento sociale dei minori che hanno problemi con la legge e alla prevenzione delle recidive. Si compie inoltre un importante passo verso l’armonizzazione normativa e verso l’ampliamento dello spazio europeo di giustizia, che favorirà il mutuo riconoscimento delle decisioni giurisdizionali tra i paesi membri dell’Unione”.
Caterina Chinnici ha illustrato i contenuti del provvedimento in una conferenza stampa congiunta con Vera Jourova, commissaria europea alla Giustizia, secondo la quale “i minori hanno bisogno della massima protezione possibile nell’ambito di un procedimento penale, anche affinché comprendano al meglio sia la legge che i propri diritti, e la direttiva prevede salvaguardie relative a tutte le fasi procedimentali”.
La principale novità contenuta nel testo sarà dunque il principio dell’obbligo di assistenza legale al minore indagato o imputato, chiarito con l’indicazione dei momenti e degli atti in cui l’intervento del difensore deve essere assicurato. Come corollario, la direttiva afferma anche il diritto al gratuito patrocinio. Poche le deroghe ammesse, e tutte peraltro bilanciate da contro-deroghe: per esempio, non è mai possibile decidere sulla libertà personale del minore in assenza dell’avvocato.
Il testo stabilisce inoltre che dovrà esserci uno specifico momento della procedura, in ogni caso prima dell’imputazione, in cui approfondire la specifica situazione del minore anche con l’ausilio di psicologi. L’esito di questa valutazione individualizzata andrà documentato e messo a disposizione dell’autorità procedente affinché possa avere informazioni sulla personalità del minore, sulla sua condizione familiare, sociale ed economica e su tutti gli altri elementi utili per capire, ad esempio, quale grado di consapevolezza del reato il minore abbia avuto, quale misura cautelare sia più opportuna, quali siano le prospettive di rieducazione.
Introdotto anche il principio della detenzione separata: gli infra-diciottenni non potranno stare in carcere insieme con i detenuti adulti e i paesi membri avranno facoltà di applicare questo criterio anche ai giovani che dovessero raggiungere la maggiore età durante la detenzione, in ogni caso configurata come extrema ratio. A tutti i minori ai quali sia stata applicata una qualunque restrizione della libertà personale dovranno essere inoltre assicurati l’assistenza medica necessaria e il diritto a incontrare prima possibile il titolare della responsabilità genitoriale. In generale, devono essere garantiti al minore il diritto a essere informato sui propri diritti e la possibilità di partecipare attivamente al procedimento con l’accompagnamento del genitore o di altro soggetto responsabile.
Altro elemento essenziale consiste nell’obbligo a carico degli Stati membri di garantire ai minori detenuti l’educazione e la formazione, il regolare esercizio delle relazioni familiari e l’accesso a programmi di sviluppo, il tutto nel pieno rispetto della libertà religiosa e di pensiero.
Ove le circostanze lo richiedano, è prevista anche la registrazione audiovisiva degli interrogatori, comunque da non rendere pubblica. Sempre a tutela della privacy del minore, le udienze devono di regola svolgersi a porte chiuse.
Per fare in modo che magistrati e altri operatori abbiano la specifica competenza necessaria, gli Stati membri devono garantire loro l’effettivo accesso a una formazione specialistica.
Infine, in tema di accertamento della minore età si prevede che, ove la verifica risultasse impossibile all’esito dei controlli documentali o medici, la minore età dovrà essere presunta a ogni effetto. Si tratta di una disposizione importante soprattutto per i minori non accompagnati, in particolare immigrati, spesso coinvolti in questo genere di situazioni.
La direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o sottoposti a processo penale fa parte della road map decisa dal Consiglio nel 2009 per estendere lo spazio europeo di giustizia e favorire il mutuo riconoscimento delle decisioni nel territorio dell’Unione.
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